Approvato dal Senato il ddl di conversione del decreto-legge su reddito di cittadinanza e pensioni

L’Assemblea del Senato, nella seduta del 27 febbraio, ha approvato con modifiche, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.S. n. 1018).

L’articolo 1 prevede l’istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc. I successivi articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l’articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e dalla sottoscrizione e attuazione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l’inclusione sociale). Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dall’articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali e prevede obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni. L’articolo 6 prevede l’istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l’inclusione sociale. Tali piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia tra i centri per l’impiego e i servizi sociali. L’articolo 8 introduce incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora concorrano all’assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza. L’articolo 9 prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l’assegno di ricollocazione (AdR), che si configura come una misura di politica attiva. L’articolo 10 affida al Ministero del lavoro il compito di monitorare il Rdc e di predisporre – sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili, rilevate anche dalle piattaforme digitali – il rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale. L’articolo 11 prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI (reddito di inclusione) e il Rdc. L’articolo 12 prevede le disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale, mentre l’articolo 13 stabilisce che dal mese di marzo 2019 il ReI non potrà più essere richiesto e che, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno, non sarà più riconosciuto né rinnovato. L’articolo 25 prevede l’introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell’INPS e dell’INAIL, ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. L’articolo 26 provvede a prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) il versamento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco (tre euro a passeggero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’incremento dell’addizionale sarà destinata all’INPS dal 10 gennaio 2020. L’articolo 27 reca disposizioni in materia di giochi, mentre l’articolo 28 prevede l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le coperture per gli oneri di spesa. L’articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100). L’articolo 15 opera invece una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell’età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. L’articolo 16 reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate. L’articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell’età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti. L’articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, mentre l’articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi a previdenza e assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche nei periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. Gli articoli da 20 a 24 riguardano il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo e dei corsi di studio universitario; l’esclusione dell’applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico; una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, la corresponsione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato e l’imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all’indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro.

Nella seduta del 26 febbraio dopo le le relazioni, di maggioranza e di minoranza, e si è tenuta la discussione generale e la replica delle relatrici.

Successivamente sono stati votati gli emendamenti, alcuni dei quali sono stati approvati.

Nella seduta del 27 febbraio si sono svolte le dichiarazioni di voto e la votazione che ha portato all’approvazione del disegno di legge che sarà trasmesso alla Camera per l’esame.

Non appena disponibile sarà inviato il testo approvato dal Senato.