Codice della crisi di impresa

Si allega il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento ordinario n. 6.

Il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Il decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia entra in vigore il 15 agosto 2020), salvo gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.