In consultazione fino al 13 maggio i nove Testi unici. In quello sull’Iva i codici standard che riportano i riferimenti normativi saranno adeguati dalle software house, per i codici personalizzati l’onere dell’adeguamento cadrà sugli operatori

Con un comunicato del 13 marzo 2024 l’agenzia delle Entrate ha annunciato la disponibilità, in consultazione fino al prossimo 13 maggio, di nove Testi unici elaborati per attuare la semplificazione del sistema fiscale.

L’articolo 21, della legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), ha infatti delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di Testi unici redatti su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i ministri competenti per materia.

La disponibilità in consultazione consentirà ad accademici, professionisti e contribuenti di inviare le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

I nuovi Testi unici
I nove Testi unici in consultazione sono i seguenti: 1) Imposte sui redditi; 2) Iva; 3) Imposta di registro e altri tributi indiretti; 4) Tributi erariali minori; 5) Adempimenti e accertamento; 6) Sanzioni tributarie amministrative e penali; 7) Giustizia tributaria; 8) Versamenti e riscossione; 9) Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

Per capire quali saranno gli impatti che la riorganizzazione della normativa fiscale nei nuovi Testi unici sull’aggiornamento dei software gestionali occorre comprendere i meccanismi che sono stati adottati dagli esperti per attuare la revisione.

A titolo esemplificativo è sufficiente leggere i due commi (riportati a seguire) di cui è composto l’articolo 1 del nuovo Testo Unico dell’Iva, per comprendere meglio: «1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. 2. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui presente Testo unico».

Ebbene:

– il comma 1 del nuovo Testo unico è identico al comma 1, dell’articolo 1, del Dpr 633/1972;
– il comma 2 del nuovo Testo unico è pressoché uguale al comma 1, dell’articolo 37, del Dl 331/1993 che attualmente disciplina le operazioni intracomunitarie, ma contiene al suo interno anche alcuni allineamenti terminologici.

Ad esempio, nel comma 2 la locuzione «Comunità economica europea» è stata aggiornata in «Unione europea», il termine «intracomunitarie» sostituito da «intraunionali» e il riferimento interno «di cui al presente titolo» adeguato in «di cui al presente Testo unico».

È quindi evidente che la produzione dei nuovi Testi unici, al di là di possibili refusi, non cambierà nella sostanza e tendenzialmente neppure nella forma, le attuali regole del sistema fiscale italiano, stante che il nuovo Testo unico non è nient’altro che un utilissimo collage di norme emanate nel corso di oltre cinquant’anni. Quelli che cambieranno saranno sicuramente i riferimenti normativi.

L’impatto sui software
Lato software, volendo rimanere in ambito Iva, occorrerà aggiornare tutti i riferimenti utilizzati dalle procedure di fatturazione e di contabilizzazione delle fatture. Quindi i riferimenti normativi contenuti nelle Causali, nei Codici Iva e in tutte le tipologie di tabelle che i software gestionali utilizzano dovranno essere modificati.

Ma non è tutto qui.

Ad esempio, poiché i software gestionali sono in grado di stampare i registri Iva anche per le annualità pregresse, così come le liquidazioni e una moltitudine di altri elaborati, tutte le stampe dovranno essere ricontrollate ed eventualmente adeguate al fine di riportare i corretti riferimenti Iva in relazione all’annualità oggetto di stampa.

Per quanto riguarda le citate Causali, Codici Iva, ecc. riportanti i riferimenti normativi, va anche segnalato che, se per alcuni software queste sono fisse e non modificabili, in altri casi si tratta di codici personalizzabili dagli operatori.

Nel primo caso, quindi, i codici standard saranno adeguati direttamente dalle software house, mentre nel caso di codici personalizzati potrebbe non essere possibile effettuare tale adeguamento in modo automatico, per cui l’onere dell’allineamento andrà a cadere sugli operatori stessi.

Un’altra necessità di adeguamento potrebbe riguardare gli “importatori” delle fatture elettroniche, ossia quelle procedure che consentono di acquisire e contabilizzare le fatture attive e passive in formato Xml. In molti casi tali procedure interpretano il contenuto di alcuni campi, quali ad esempio gli elementi «AltriDatiGestionali» e «RiferimentoNormativo».

Ebbene, se oggi in fase di importazione in molti casi vengono effettuate ricerche all’interno del testo di tali campi per rilevare specifici riferimenti normativi – una delle più frequenti riguarda ad esempio l’articolo 74 – domani sarà necessario ricercare sia il vecchio riferimento normativo che il nuovo. Nell’esempio non solo l’articolo 74 (per l’acquisizione delle fatture contenenti il vecchio riferimento), ma anche l’articolo 112 che lo sostituirà nel nuovo Testo unico.

Le software house associate ad AssoSoftware nei prossimi mesi faranno le necessarie valutazioni sulle modalità e le tempistiche di adeguamento e pianificheranno le attività in tempo utile per il loro rilascio, stante che comunque è quasi certo che vi dovrà essere un congruo lasso di tempo in cui sarà consentito l’utilizzo del vecchio e del nuovo riferimento normativo nei vari elaborati.