La circolare 32/E/2023 ha illustrato le modifiche al regime forfettario entrate in vigore all’inizio del 2023 (si veda lo speciale di Nt+ Fisco «Forfettari, i chiarimenti delle Entrate sulle novità e l’obbligo della fattura elettronica dal 2024»).

Sui principi di base, sono state di fatto confermate tutte le scelte interpretative effettuate dalle società di software associate ad AssoSoftware, che hanno dovuto implementare le procedure già dall’inizio dell’anno, in assenza di questo prezioso supporto interpretativo delle Entrate.

Tuttavia, le indicazioni fornite dalla circolare sono molteplici, per cui è utile sintetizzarle e vedere quali effetti queste comportino ai fini dell’utilizzo dei software gestionali, soprattutto nel caso di avvenuto superamento del limite dei 100mila euro di ricavi o compensi percepiti in corso d’anno.

L’impatto sulle dichiarazioni

Partiamo dai dichiarativi:

• la dichiarazione Iva e la Lipe dovranno contenere tutte le operazioni attive e passive fatturate successivamente all’incasso relativo all’operazione attiva che ha comportato il superamento del limite dei 100mila euro, compresa l’operazione stessa che va per intero assoggettata a Iva;
• la dichiarazione dei redditi dovrà contenere, invece, tutte le operazioni attive e passive dell’anno, comprese quelle per le quali il contribuente si trovava ancora in vigenza del regime forfetario.

I registri Iva, dal canto loro, dovranno anch’essi contenere tutte le operazioni attive e passive dell’anno, ossia:
• le operazioni attive e passive fatturate in vigenza del regime forfetario, che devono essere ricomprese nei registri Iva ai soli fini fiscali, in particolare per quanto riguarda la deducibilità dei costi nel quadro RG del modello Redditi Pf;
• le operazioni attive e passive fatturate in ambito Iva successivamente all’incasso relativo all’operazione che ha comportato il superamento del limite dei 100mila euro, compresa l’operazione stessa.

Proviamo a vedere, in linea generale, quali precauzioni sarà utile adottare in fase di registrazione delle fatture con il proprio software gestionale:
• per quanto riguarda le fatture attive e passive emesse in vigenza del regime forfetario, occorrerà utilizzare modalità di registrazione tali per cui queste non confluiscano nella dichiarazione Iva e nella Lipe, ma invece confluiscano contabilmente nella dichiarazione dei Redditi Pf, tenendo conto delle criticità più avanti illustrate in relazione agli effetti fiscali connessi alla rettifica della detrazione Iva, ancorché non operata;
• per quanto riguarda le fatture attive e passive con Iva, emesse successivamente all’incasso relativo all’operazione che ha comportato il superamento del limite dei 100mila euro, non si ravvisano problemi di sorta;
• per quanto riguarda l’operazione attiva che ha comportato il superamento del limite dei 100mila euro, se emessa originariamente senza Iva in vigenza del regime forfetario, questa andrà integrata con una seconda fattura di sola Iva, emessa come nota di variazione ex articolo 26, comma 1, del Dpr 633/1972.

In quest’ultimo caso, tuttavia, la compilazione della dichiarazione Iva potrebbe risultare non corretta, in quanto mancante dell’imponibile “rimasto” nella registrazione della prima fattura.

Occorrerà quindi verificare le funzionalità del proprio gestionale ed eventualmente rivolgersi alla propria software house per avere indicazioni circa le corrette modalità di registrazione da adottare.

La rettifica della detrazione Iva

Una menzione particolare meritano, infine, le criticità che potrebbero emergere in relazione agli effetti fiscali connessi alla rettifica della detrazione Iva, ancorché non operata.

La circolare ricorda, giustamente, che per i beni acquistati in regime forfetario e rimasti invenduti al momento della fuoriuscita dal regime, occorre operare la rettifica alla detrazione Iva che va effettuata necessariamente in dichiarazione Iva. Regole specifiche interessano anche i beni ammortizzabili.

Ebbene, fiscalmente l’eventuale mancata rettifica dell’Iva per scelta del contribuente non può avere riflessi ai fini della determinazione dei costi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’Iva non deriva da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.

Un esempio

Riprendendo l’esempio riportato a pagina 25 della circolare, relativo a una fattura per un acquisto di beni, effettuato in vigenza del regime forfetario, di importo pari a 30mila euro (+6.600 Iva), di cui venduti per 20mila euro e invenduti per 10mila euro al momento del superamento limite di 100mila euro, i relativi costi risultano:
• o deducibili per 34.400 euro (ossia 24.400 della quota comprensiva di Iva per i beni venduti e 10mila per i beni rimasti invenduti);
• o indeducibili per 2.200 euro, pari all’Iva detraibile in dichiarazione annuale Iva per effetto della rettifica della detrazione (ancorché non effettuata) per i beni invenduti.

In questo caso occorrerà comunque effettuare la registrazione della fattura sui Registri Iva ai soli fini fiscali, tenendo conto che il costo dovrà essere scisso tra deducibile e indeducibile in relazione all’Iva potenzialmente detraibile (ancorché non detratta).