L’Agenzia delle Entrate sta continuando a fornire indicazioni operative circa le modalità di compilazione del quadro RU dei modelli Redditi, in relazione al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi inerenti al piano Transizione 4.0. Segno evidente che le indicazioni già fornite non erano state completamente recepite dagli operatori del settore, non tanto perché queste non fossero chiare, quanto per la farraginosità di dover presentare dichiarazioni dei Redditi integrative, a fronte:
- di interconnessioni posticipate, ossia avvenute in esercizi successivi a quello dell’investimento, nel caso in cui si sia già iniziato a fruire del credito d’imposta con l’aliquota, il codice tributo e il codice credito dell’investimento “ordinario”;
- di beni per il quale è stato versato un acconto pari almeno al 20% entro il 31 dicembre , ma la cui consegna sia avvenuta nell’esercizio successivo.
Le interconnessioni posticipate
In relazione alla problematica delle interconnessioni posticipate, l’agenzia delle Entrate con la Faq pubblicata lo scorso anno in data 21 settembre 2022 aveva spiegato che in caso di interconnessione (immediata o posticipata) occorre sempre, già da subito:
- utilizzare in delega F24 il codice tributo del bene interconnesso (6936 per beni materiali di cui all’allegato A e 6937 per beni immateriali di cui all’allegato B), seppur nei limiti dell’importo spettante con riferimento ai beni ad aliquota ordinaria (diversi da allegati A e B);
- riportare nel quadro RU il credito d’imposta utilizzando il codice credito 2L, relativo ai beni agevolabili Transizione 4.0.
Le indicazioni fornite dall’agenzia nella sua Faq non riguardavano solo i comportamenti successivi alla pubblicazione della Faq stessa, ma anche quelli pregressi. Ad esempio, nel caso in cui per la compensazione in F24 sia stato utilizzato, per il periodo antecedente all’interconnessione, il codice tributo 6935 in luogo del 6936 (allegato A) o del 6937 (allegato B), non essendo l’impresa ancora certa di poter effettuare l’interconnessione stessa.
Inoltre (nell’esempio della Faq in relazione a beni di cui all’allegato A) qualora la compilazione del quadro RU fosse stata effettuata in riferimento al codice credito L3 relativo ai beni con agevolazione ordinaria, la dichiarazione avrebbe dovuto essere modificata ed eventualmente ripresentata, utilizzando il codice credito 2L, relativo ai beni agevolabili Transizione 4.0.
L’esercizio dell’acconto
Lo scorso giugno l’agenzia delle Entrate ha poi pubblicato due ulteriori Faq sull’argomento, ad integrazione delle indicazioni già fornite. In particolare, con la prima Faq del 5 giugno 2023 ha chiarito che, qualora venga effettuato un investimento per il quale è stato versato un acconto pari almeno al 20% entro il 31 dicembre , ma la cui consegna sia avvenuta nell’esercizio successivo, va compilato il quadro RU della dichiarazione relativa all’esercizio in cui è stato versato l’acconto e non quella successiva relativa all’esercizio di consegna del bene. Ciò ancorché, prima della consegna e della relativa entrata in funzione, il credito d’imposta non risulti fruibile.
Qualora la dichiarazione dei Redditi sia stata già presentata – si immagini, ad esempio che la consegna del bene sia avvenuta a dicembre a dichiarazione dell’esercizio precedente già presentata – occorrerà presentare una dichiarazione integrativa.
Non si compila il quadro RU130 della dichiarazione successiva
Con la seconda Faq del 5 giugno 2023 l’agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente che, qualora si sia correttamente compilato il quadro RU della dichiarazione relativa all’esercizio in cui è stato versato l’acconto, compilando oltre al rigo RU5 colonna 2 (credito d’imposta con acconto) anche il rigo RU140 (investimento con acconto), non si dovrà più compilare il rigo RU130 (investimento nell’esercizio) della dichiarazione relativa all’esercizio successivo.
In pratica va sempre compilata solo la prima dichiarazione.
La linea delle Faq
Le software house associate ad AssoSoftware stanno ricevendo diverse richieste di chiarimento in particolare da quegli operatori che preferirebbero non presentare dichiarazioni integrative, ma inserire le informazioni richieste relative a interconnessioni avvenute nel 2022 all’interno della dichiarazione Redditi 2023. Chiaramente le risposte che AssoSoftware e le software house associate forniscono non possono che tener conto delle Faq dell’agenzia delle Entrate, seppur non sempre in linea con i desiderata dei clienti.