Le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 5a (Bilancio) del Senato il 9 febbraio hanno concluso l’esame del disegno di legge n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, conferendo il mandato ai relatori sen. Balboni e sen. Damiani a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandoli a chiedere di riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

Il disegno di legge sarà all’esame dell’Assemblea del Senato da martedì, 14 febbraio.

Tra le proposte approvate si evidenziano gli identici emendamenti 12.2(testo 2) e 12.53 (testo 2) che stabiliscono la proroga al 30 novembre 2023 del termine per completare gli investimenti in beni ordinari e materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. Tali investimenti sono quelli per i quali, entro il 31 dicembre 2022, l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo.

Si fa presente che, ai sensi delle norme attualmente in vigore, il termine per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 è fissato:

  • al 30 giugno 2023, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “ordinari” non 4.0 e immateriali 4.0;
  • al 30 settembre 2023 (termine così prorogato dall’art. 1, c. 423, legge di Bilancio 2023), per gli investimenti in beni materiali 4.0.

Per effetto degli emendamenti approvati, per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” non 4.0 e i beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, che saranno conclusi entro il 30 novembre 2023, continueranno ad essere applicate le aliquote del credito d’imposta in vigore nel 2022, più vantaggiose rispetto a quelle del 2023. In particolare, per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari non 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 e completati entro il 30 novembre 2023, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali.

Per i “nuovi” investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022), invece, non spetta nessun credito d’imposta.

Un altro emendamento approvato sposta al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni. E’ inoltre prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2023 anche lo smart working per i lavoratori fragili.

Link alla scheda dei lavori delle Commissioni riunite con l’indicazione degli emendamenti approvati:

https://www.senato.it/3447?shadow_organo=1190001