Ai primi posti, tra le problematiche più complesse che si ritrovano all’interno del mondo Iva, trova collocazione quella dei depositi Iva.
Tale complessità si riverbera anche nello sviluppo dei software gestionali prodotti dalle software house associate ad AssoSoftware, che devono gestire sia le registrazioni ai fini contabili e Iva, che in molti casi anche la compilazione automatica della dichiarazione annuale Iva.
Con l’avvento della fatturazione elettronica gli operatori hanno dovuto anche prendere la giusta dimestichezza con due tipi di documento:
- «TD22» Estrazione beni da deposito Iva;
- «TD23» Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.
Capire quando va usato il primo, ovvero quando va usato il secondo, o ancora quando non va usato nessuno dei due, ma ne vanno eventualmente utilizzati altri, richiede una precisa conoscenza di tutte le possibili operazioni legate all’introduzione, all’estrazione o alle lavorazioni dei beni all’interno dei depositi Iva.
In altre parole, la reale complessità è nel classificare le diverse tipologie di operazioni in relazione ai soggetti che le effettuano.
Un semplice macro-schema riassuntivo delle diverse operazioni possibili, potrebbe essere il seguente:
- introduzione nel deposito Iva;
- operazioni all’interno del deposito Iva;
- estrazione dal deposito Iva per successivo utilizzo in Italia;
- estrazione dal deposito Iva per successivo invio all’estero.
Introduzione nel deposito Iva
Possiamo classificare le operazioni di introduzione nel deposito Iva in tre categorie:
1) acquisti Ue con introduzione nel deposito Iva, articolo 50-bis, comma 4, lettera a);
2) acquisti extra-Ue con introduzione nel deposito, Iva articolo 50-bis, comma 4, lettera b);
3) cessioni di beni eseguite mediante introduzione nel deposito Iva, articolo 50 bis, comma 4, lettera c).
La categoria 1) prevede l’utilizzo del tipo documento TD18, in quanto trattasi a tutti gli effetti di acquisto intracomunitario.
La categoria 2) non prevede la trasmissione di documenti di integrazione in quanto i beni importati transitano dalla dogana e, per l’introduzione nel deposito Iva, questi devono prima essere immessi in libera pratica, ossia sdoganati con documento doganale di importazione (ex bolletta doganale).
La categoria 3), a differenza delle due precedenti, riguarda operazioni di cessione ed è quindi correlata all’emissione di un documento di tipo TD01.
Operazioni all’interno del deposito Iva
Possiamo classificare le operazioni all’interno del deposito Iva in due categorie:
4) cessioni, Prestazioni di servizi effettuati, Trasferimenti ad altro deposito Iva, eseguiti da soggetto terzo su beni custoditi in depositi Iva, articolo 50-bis, comma 4, lettere e), h), i);
5) acquisti, prestazioni di servizi ricevute, trasferimenti ad altro deposito Iva, da soggetto terzo su beni custoditi in depositi Iva, articolo 50-bis, comma 4, lettere e), h), i).
La categoria 4), poiché riguarda operazioni di cessione, è correlata all’emissione di un documento di tipo TD01.
La categoria 5), poiché riguarda operazioni di acquisto o prestazioni di servizi ricevute, prevede l’utilizzo del tipo documento TD17 (per i servizi) ovvero TD19 (per i beni).
Estrazione dal deposito Iva per successivo utilizzo in Italia
Possiamo classificare le operazioni di estrazione dal deposito Iva per successivo utilizzo dei beni in Italia, in tre categorie:
6) acquisti Ue ed extra-Ue con estrazione di beni nello stesso anno di introduzione da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti;
7) acquisti Ue ed extra-Ue con estrazione di beni in anno successivo a quello di introduzione da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti;
8) acquisti di beni di provenienza nazionale (ovvero introdotti da altro soggetto), con estrazione di beni (nello stesso anno o in anno diverso da quello di introduzione) da parte di un soggetto diverso da quello che li ha introdotti ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia.
Le categorie 6) e 7), la cui differenziazione si rende necessaria esclusivamente ai fini della compilazione della dichiarazione annuale Iva, riguardano entrambe acquisti di beni di provenienza estera, per i quali all’atto dell’estrazione – qualora si scelga di adempiere agli obblighi di legge tramite la trasmissione allo Sdi di un documento elettronico – è necessario utilizzare il tipo documento TD22.
La categoria 8) riguarda acquisti di beni di provenienza nazionale, ossia beni che si trovano nella disponibilità del fornitore italiano all’interno del deposito Iva, per i quali occorre effettuare l’estrazione utilizzando il tipo documento TD23, con versamento dell’Iva da parte del gestore del deposito Iva tramite modello F24.
Estrazione dal deposito Iva per successivo invio all’estero
Possiamo classificare le operazioni di estrazione dal deposito Iva per successivo invio all’estero in due categorie:
9) Estrazione di beni da depositi Iva per successiva cessione intracomunitaria, articolo 50-bis, comma 4, lettera f);
10) Estrazione di beni da depositi Iva per successiva esportazione, articolo 50-bis, comma 4, lettera g).
Le categorie 9) e 10), poiché riguardano entrambe operazioni di cessione, sono correlate all’emissione di un documento di tipo TD01.