Il tema della duplicazione dell’Iva e dei ricavi per i corrispettivi da ticket restaurant, che avrebbe dovuto trovare soluzione con la versione 7.0 delle specifiche tecniche dei corrispettivi telematici, è invece tuttora ancora aperto.

Infatti, poiché il riconoscimento del compenso spettante all’esercente a fronte dei ticket ricevuti avviene esclusivamente dietro emissione della fattura alla società emittente, il corrispettivo relativo alla prestazione fornita dietro presentazione di ticket non dovrebbe entrare a far parte dei corrispettivi giornalieri.

Sul punto l’amministrazione finanziaria si era già espressa alcuni anni fa, con circolare 97/1997, chiarendo che all’atto dell’emissione di uno scontrino fiscale, a fronte di un pagamento con ticket restaurant, lo scontrino doveva riportare la locuzione «corrispettivo non pagato» e il relativo importo non doveva essere considerato nel totale corrispettivi del giorno.

Con l’avvento dei registratori telematici il tutto si è ulteriormente complicato stante che, se non opportunamente configurato e/o utilizzato, il misuratore non inserisce i corrispettivi da ticket tra i «corrispettivi non pagati» e quindi gli stessi rimangono “annegati” tra quelli rilevanti ai fini Iva.

Tale limitazione, che sembrava dovesse essere superata dalla versione 7.0 delle specifiche tecniche in uso oramai su tutti i registratori telematici, permane tuttora laddove, ad esempio, pur essendo indicato nell’elemento 4.2.5 <Ticket> del file Xml l’importo «incassato» con ticket restaurant:

  • il registratore telematico, pur aggiornato alla versione 7.0 delle specifiche tecniche, non sia di ultima generazione e quindi non preveda la possibilità di compilare automaticamente i campi relativi ai «corrispettivi non riscossi» da 4.1.7 a 4.1.13 (in particolare il 4.1.11 <NonRiscossoFatture>);
  • conseguentemente l’imponibile e l’imposta, indicati rispettivamente nell’elemento 4.1.6 <ImportoParziale> e 4.1.1.2 <Imposta>, risultino comprensivi delle prestazioni erogate a fronte dell’importo «incassato» con ticket.

In questo caso le procedure di importazione dei file Xml dei corrispettivi non sono in grado di sterilizzare, con regole certe, dai corrispettivi giornalieri quelli relativi a ticket restaurant.

Le possibili soluzioni

Si ipotizzi di dover importare il file Xml riportato in estratto a seguire, con corrispettivi per 110 euro (per semplicità tutti al 10%, imponibile pari a 100 e Iva pari a 10), di cui 50 incassati in contanti, 38 con Bancomat e 22 con ticket restaurant:<Riepilogo> <Iva> <AliquotaIva>10.00</AliquotaIva> <Imposta>10.00</Imposta> </Iva><Ammontare>100.00</Ammontare> <ImportoParziale>100.00</ImportoParziale> </Riepilogo><Totali> <PagatoContanti>50.00</PagatoContanti> <PagatoElettronico>38.00</PagatoElettronico> <Ticket> <PagatoTicket>22.00</PagatoTicket><NumeroTicket>2</NumeroTicket> </Ticket> </Totali>Per evitare le citate duplicazioni dei corrispettivi da ticket restaurant è possibile operare in diversi modi, ad esempio i seguenti.

  1. In fase di importazione del file telematico, il software rettifica automaticamente in diminuzione il corrispettivo al 10% di un importo (scorporato al 10%) pari ai ticket incassati, stante che la fattura alla società erogatrice sarà comunque emessa con aliquota al 10%.

Quindi, nel caso di importo incassato con ticket pari a 22 euro (20 imponibile e 2 Iva, con scorporo al 10%) dovranno essere registrati sul registro dei corrispettivi:

  • imponibile di 80 (pari a 100 – 20)
  • Iva di 8 (pari a 10 – 2)per un totale di 88 euro (di cui 50 incassati in contanti e 38 con bancomat).

Ne consegue che in questo caso sarà l’emissione della fattura a rilevare sia ai fini Iva che a quelli contabili e reddituali.

  1. In fase di importazione del file telematico, il software acquisisce come corrispettivo l’intero importo incassato, pari a 110 euro, comprensivo di quello erogato a fronte della presentazione dei ticket.

Giornalmente (o a fine mese) viene effettuata una registrazione a storno del corrispettivo al 10%, pari all’importo di -22 euro incassato con ticket (imponibile -20 e Iva -2, con scorporo al 10%).

  1. In fase di importazione del file telematico, il software acquisisce come corrispettivo l’intero importo incassato, pari a 110 euro, comprensivo di quello erogato a fronte della presentazione dei ticket.

In fase di annotazione della fattura sul registro Iva, il software non dovrà farla rilevare né ai fini Iva, né a quelli contabili e reddituali.

Tale funzionalità non è una novità in quanto è già da anni utilizzata da alcune procedure per annotare sui registri Iva le fatture collegate ai corrispettivi, ossia quelle in cui veniva “pinzato” lo scontrino. Si tratta di una soluzione “borderline” praticata da alcuni per semplificare i calcoli anche se non del tutto regolare, ma in ogni caso “pro-fisco” in quanto, oltre a un’Iva a debito calcolata su un imponibile “lordo” non stornato dalla commissione, potrebbe anticiparne l’esigibilità rispetto all’emissione della fattura.

Ciascuna di queste soluzioni proposte, il cui elenco non sicuramente esaustivo, è pensata in modo pragmatico e non è supportata da prese di posizioni ufficiali dell’Agenzia, che al momento non ha fornito soluzioni operative. Ne consegue che l’eventuale adozione è responsabilità del contribuente e del suo consulente fiscale.

Come AssoSoftware ci attiveremo per sottoporre nuovamente la questione alle Entrate, ritenendo noi tutte possibili e adottabili le soluzioni prospettate, stante che nessuna di queste reca danno alcuno all’erario.