DATE EFFETTUAZIONE/EMISSIONE – 2
28 giugno 2019
DOMANDA:
Qual è la “data documento” da indicare nella fattura?
RISPOSTA:
Ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72, “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. La Circolare 14/2019 afferma che “…. la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio….Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.”
Pertanto, nel caso ad esempio, di data effettuazione dell’operazione 28/9/2019 e data trasmissione del documento elettronico 2/10/2019, la data documento indicata all’interno del file xml dovrà essere 28/9/2019 e la data di emissione del documento sarà rappresentata dalla data di trasmissione al SdI (2/10/2019) presente all’interno della ricevuta di consegna/mancato recapito rilasciata da SdI con la nomenclatura .
Se la fattura è cartacea o elettronica extra SdI, si ritiene che considerato il mutato quadro normativo e la necessità di mantenere chiarezza e univocità nel significato della “data documento”, nel campo “data documento” vada indicata la data di effettuazione dell’operazione. Qualora quest’ultima non coincida con la data di emissione, occorrerà indicare nel corpo anche la data di emissione.
Quindi applicando l’esempio al documento analogico avremo che nel caso di data effettuazione dell’operazione 28/9/2019 e data consegna del documento 2/10/2019, all’interno della fattura dovranno comparire sia la data del documento (28/9/2019) che la data di emissione (2/10/2019).
N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.