Dopo numerosi rinvii, il 30 novembre ultimo scorso ha preso finalmente avvio la digitalizzazione delle «Dichiarazioni doganali di importazione», con abbandono del Dau sostituito da un data set virtuale di informazioni.

Non è invece ancora pienamente operativo lo scarico massivo, ai fini della detrazione Iva, del prospetto di «Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione» (allegato n.1 alla circolare 22/2022).

Ricordiamo che il prospetto è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate ed era stato definito nei contenuti con il provvedimento 234367 delle Dogane del 3 giugno 2022.

La possibilità di ottenere materialmente questo prospetto, ancorché in formato digitalizzato, è essenziale ai fini della detrazione Iva in quanto l’articolo 25 del Dpr 633/1972 (decreto Iva) dispone che il contribuente debba annotare, in un apposito registro, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell’articolo 17 comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le bollette doganali, e quindi anche le nuove «Dichiarazioni doganali di importazione», sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto e come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre che sia verificata – oltre all’esigibilità dell’imposta – la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro Iva acquisti.

Non è invece possibile secondo l’Agenzia delle Entrate, che si è espressa in tal senso con la risposta a interpello 417/2022, utilizzare ai fini della detrazione Iva il «Documento di cortesia» emesso dagli spedizionieri, considerato che il suo contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall’agenzia delle Dogane.

Con l’entrata in vigore della riforma è diventato quindi fondamentale disporre del prospetto di riepilogo che, in linea teorica, è scaricabile attraverso i servizi telematici delle Dogane.

Purtroppo, però, allo stato attuale questo può avvenire esclusivamente in modo puntuale, avendo il numero di riferimento della dichiarazione doganale (Mrn) oppure con riferimento all’ufficio doganale di importazione.

Inoltre è possibile effettuare l’estrazione solo in relazione alle operazioni effettuate in un arco temporale massimo di tre giorni.

Questa situazione rende difficile alle imprese disporre del prospetto, se non richiedendolo direttamente al dichiarante. Con uno sforzo non coerente rispetto agli obiettivi correlati alla digitalizzazione del processo.

Il tutto, peraltro, in forte distonia rispetto a quanto avviene in ambito fatturazione elettronica, dove l’interoperabilità è la regola e l’accesso ai dati è consentito anche in cooperazione applicativa utilizzando molteplici modalità tecniche.

Laddove operano in piena sintonia e sicurezza sia gli intermediari fiscali (commercialisti, associazioni di categoria, eccetera) sia gli intermediari tecnici (provider, software house, ecc.).

Come AssoSoftware non possiamo che auspicare un rapido cambio di passo dell’agenzia delle Dogane, per rendere disponibile, con le medesime modalità già in uso per le fatture elettroniche, anche il prospetto di «Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione».

In questo modo sarebbe possibile, per il contribuente, ricevere in modo automatico, in formato Xml, il prospetto di riepilogo in riferimento al proprio codice destinatario, al pari delle fatture di acquisto. Rendendone così possibile la immediata contabilizzazione automatica.